Il Legale Rappresentante di una ASD non sempre ha tutte le responsabilità.

16 Gennaio 2017

Categoria: Blog

L’Agenzia delle Entrate, scagiona il Presidente di una ASD di BARI dopo l’accertamento della Guardia di Finanza. La carica del Presidente era solo “nominale”.

L’accesso in una ASD della Guardia di Finanza aveva accertato redditi d’impresa per un anno d’imposta per omessa contabilizzazione di alcune fatture.

Impugnazione dell’avviso del Legale Rappresentante

Il Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ha impugnato l’accertamento motivando che la sua carica fosse “puramente nominale” e pertanto non avesse partecipato direttamente all’amministrazione dell’associazione sportiva.

La versione dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia costituitasi in giudizio “incolpava” il Legale rappresentante definendolo solidalmente responsabile con l’ASD, per i debiti sociali, ai sensi dell‘art. 38 del codice civile.

La Commissione Provinciale ha accettato la versione del Presidente dell’ASD con la seguente motivazione:

“la CTP di Bari ha accolto il ricorso proposto dal sig. J.N. ed ha compensato le spese di giudizio. Ivi ha ritenuto che, presupposto per la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., del Presidente o del soggetto che agisce in nome e per conto della società, è l’effettiva e concreta attività negoziale dallo stesso svolta e non invece la sua carica istituzionale.”

L’Agenzia delle Entrate ricorre in appello alla Commissione Regionale

L’Agenzia delle Entrate in appello ha ribadito la propria legittimità di voler coinvolgere il legale rappresentante in solido (art. 38 C.C.) poiché la precedente dichiarazione dei redditi era stata sottoscritta proprio dal Legale Rappresentante.

Tale interpretazione è stata condotta dall’Agenzia delle Entrate per motivare il coinvolgimento in prima persona del Presidente nelle attività operative dell’associazione. Tale interpretazione nel caso di associazioni non riconosciute estende il pagamento dei tributi in solido al patrimonio del Legale Rappresentante.

Il Giudizio “in appello” dà ragione al Rappresentante Legale dell’ASD

Così si pronuncia la Corte d’appello:
“La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: rileva quindi che i terzi abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno posto in essere tale attività negoziale.”
In pratica: non è sufficiente essere Presidente per essere responsabile in toto dell’Associazione non riconosciuta, ma occorre essere operativamente coinvolti nelle attività pratiche (es. firma sul conto corrente, ecc.). Questo però non significa che il Presidente non è mai responsabile, leggi questo articolo in proposito.
L’onere della prova è in capo al legale rappresentante
Il Giudice d’appello prosegue motivando la propria decisione aggiungendo che “Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.”

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