
Allenatore in quota 100: Accolto il ricorso di un allenatore di calcio giovanile
Quota 100 e compensi sportivi: chiarimenti dalla Corte dei Conti con la sentenza 19/2025 ad un allenatore dilettante circa la compatibilità tra compensi per sport dilettantistico e Quota 100 ai fini del calcolo della pensione.
Con la recente sentenza la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Veneto, è tornata a pronunciarsi su un tema molto dibattuto negli ultimi anni: la compatibilità tra pensione anticipata Quota 100 e i compensi percepiti per attività sportiva dilettantistica.
Ricordiamo che la pensione Quota 100, introdotta dal Decreto-legge 4/2019, consente il pensionamento anticipato al raggiungimento di 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Tuttavia, tale trattamento pensionistico non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite previsto di 5.000 euro annui per le attività di lavoro autonomo occasionale.
Cosa accade a QUOTA 100 con l’ingresso della Riforma dello Sport.
Con l’entrata in vigore della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), è stata ridefinita la disciplina dei compensi sportivi dilettantistici, ricomprendendo molte collaborazioni sportive nel perimetro delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) sportive. Questo mutamento ha spinto l’Inps a contestare la compatibilità tra tali rapporti e la Quota 100, in diversi casi revocando il trattamento pensionistico e chiedendo il recupero delle somme percepite.
E’ stato infatti il caso dove l’INPS ha revocato la pensione ad un allenatore di una Associazione Sportiva dilettantistica vediamo il fatto…
Il fatto: L’allenatore aveva percepito dall’Associazione sportiva dilettantistica U.S.D. CIMA PIAVE, con sede in Maserada sul Piave (TV), affiliata F.I.G.C., solo redditi di esiguo ammontare (euro 400,00 mensili) in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto “l’incarico di Allenatore in Prima (Giovanissimi Provinciali Maschili)”, con la quale aveva assunto l’impegno di “fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché per la stagione calcistica 2023/2024, alle manifestazioni ufficiali” a fronte di un compenso complessivo di euro 3.600,00
La Corte dei Conti ha tuttavia precisato che il divieto di cumulo mira a evitare che il pensionato rimanga attivo nel mercato del lavoro in forma continuativa e stabile, vanificando di fatto la ratio della pensione anticipata. Tuttavia, il lavoro sportivo dilettantistico — spesso caratterizzato da stagionalità, compensi modesti e finalità sociali o associative — non sempre presenta le caratteristiche di una vera attività professionale continuativa.
Quindi in sintesi ok alla compatibilità tra “Quota 100” e compensi sportivi ma solo entro i 5.000€ annui (per ora).
In base a quanto chiarito dalla sentenza, i compensi percepiti nell’ambito di attività sportiva dilettantistica fino alla soglia di 5.000 euro annui possono essere considerati assimilabili a redditi da lavoro autonomo occasionale e, pertanto, non incidere sulla percezione della Quota 100. Per importi superiori, sarà necessario procedere a una verifica puntuale caso per caso, valutando la natura effettiva del rapporto di lavoro e il suo impatto sul mercato occupazionale.
Si tratta di un principio importante per il settore sportivo dilettantistico, che consente a molti pensionati, titolari di Quota 100, di continuare a collaborare con associazioni e società sportive senza timore di perdere il diritto alla pensione, purché nel rispetto dei limiti previsti.
Un chiarimento atteso, che contribuisce a definire con maggiore precisione i confini applicativi della normativa previdenziale e il valore sociale dello sport dilettantistico nel nostro Paese.
CONDIVIDI L'ARTICOLO: