
Modello EAS: Guida completa alla compilazione, scadenze e invio telematico
Tra gli adempimenti fiscali iniziali di un ente non profit spicca il Modello EAS: una comunicazione obbligatoria da depositare all’Agenzia delle Entrate per trasmettere i propri dati associativi e poter beneficiare di agevolazioni specifiche (come la Legge 398/1991).
Ecco le tempistiche rigorose per l’invio:
- Prima presentazione: deve essere depositato entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione.
- Variazione dati: qualora cambino le informazioni precedentemente comunicate (es. rinnovo del direttivo), il modello aggiornato va ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuta modifica.
Che cos’è il modello EAS ?
Il Modello EAS è la comunicazione che gli enti associativi non profit devono inviare all’Agenzia delle Entrate per dimostrare il diritto a godere di certi vantaggi fiscali loro destinati. Sarà necessario trasmetterla quando le associazioni si costituiscono o quando al loro interno avvengono dei cambiamenti tali che potrebbero far acquisire (o far perdere) tutte le agevolazioni.
Quali sono le associazioni che devono presentare il modello EAS?
In linea generale sono tenute alla trasmissione del Modello EAS tutti gli Enti non commerciali (Associazioni sportive, Enti del Terzo settore) in fase di costituzione ed una volta l’anno entro il 31 marzo per le informazioni che modificano la situazione iniziale (es. modifica della sede, ecc).
L’Agenzia delle entrate piuttosto di definire i requisiti soggettivi di chi deve adempiere, chiarisce chi ne è esonerato. Vediamolo nel prossimo paragrafo.
Chi non è obbligato a presentare il Modello EAS?
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
- Gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- Le associazioni Pro Loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- I patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- Le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
L’associazione che non ha partita iva deve compilare il modello Eas?
Riportiamo il riferimento della circolare dell’agenzia delle entrare n. 12 del 2009 dove vengono stabilite le norme relative alla comunicazione dei dati fiscali delle associazioni. Specie con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, anche quando non si sia in possesso della partita iva l’ASD riceve spesso i cosiddetti corrispettivi specifici.
I corrispettivi specifici sono entrate commerciali, quali ad esempio la quota corso di soci e tesserati, che si intendono de-commercializzate ai sensi dell’Articolo 148 del Testo unico sui redditi (TUIR). In questo esempio, recita la circolare dell’agenzia delle entrate al punto 1.2.1.2 testualmente recita:
“L’onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972″
Quando compilare il Modello EAS
Il modello deve essere trasmesso in 3 casi:
- Entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente;
- Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica, quando vengono cambiati i dati comunicati durante la costituzione;
- Quando vengono persi i requisiti;
Anche la circolare 18/E dell’Agenzia delle entrate si è pronunciata circa le conseguenze della mancata presentazione del modello EAS. Vi invitiamo a scaricare questa circolare con particolare riguardo al punto 7.7 denominato “Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello EAS”.
Come si compila il modello EAS
La prima parte del Modello EAS deve essere compilata con i dati relativi all’associazione e al rappresentante legale, come:
- Nome,
- Codice Fiscale,
- Eventuale Partita Iva,
- Data di costituzione,
- Indirizzo della sede legale,
- Dati anagrafici del presidente.
Seguono poi una serie di domande con risposte a crocette che devono essere coerenti rispetto alle attività svolte. L’associazione, nella compilazione e nell’invio telematico del Modello EAS, può ricevere supporto da un intermediario abilitato. Trovate a questo link i modelli dell’agenzia delle entrate.
Il Modello EAS può essere trasmesso esclusivamente per via telematica. Ci sono due modi per effettuare l’invio:
- Invio diretto: Il legale rappresentante dell’associazione (o l’ente stesso se dotato di proprie credenziali) può trasmettere il modello accedendo con SPID, CIE o CNS all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (ex portali Entratel/Fisconline), utilizzando il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia.
- Tramite intermediario: Ci si può affidare a un professionista abilitato (commercialista, CAF, consulente del lavoro, ecc.), che provvederà all’invio telematico per conto dell’associazione.
Se l’associazione sceglie di appoggiarsi a un intermediario, deve conservare per 10 anni sia una copia del modello (firmata dal legale rappresentante) sia la dichiarazione con cui l’intermediario si impegna a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, insieme alla ricevuta dell’avvenuto invio.
Istruzioni Ufficiali e Modello EAS: Dove scaricarli
Per essere certi di non commettere errori durante la compilazione e avere sempre la documentazione più aggiornata, è fondamentale fare riferimento ai canali istituzionali. L’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione una sezione dedicata da cui è possibile reperire la modulistica, i software di invio telematico e la guida passo-passo. Puoi scaricare tutto il materiale necessario consultando direttamente le istruzioni sulla compilazione del Modello EAS sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni per omissione: Cosa succede se non presento il Modello Eas?
Come già accennato in precedenza, la trasmissione del modello EAS dà diritto ai benefici fiscali all’Associazione, in mancanza del quale decadono tutte le agevolazioni. Per giunta, l’attività di controllo e quindi di accertamento da parte dell’AdE è piuttosto semplice qualora da controlli incrociati ad esempio si paga l’IVA senza aver inviato dapprima l’EAS.
l Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
- Abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
- Effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- Versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista.
Ravvedimento in caso di mancata comunicazione del modello EAS
È possibile rimediare comunque, trasmettendo con ravvedimento operoso il modello Eas entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente, la sanzione di 250 euro (con modello F24 e codice tributo “8114”). In questo caso, non è possibile effettuare la compensazione ma è necessario versare direttamente l’importo.
Aggiornamenti, Variazioni e Sanzioni: Cosa c’è da sapere oggi
Se l’associazione ha già completato la prima presentazione del documento, è fondamentale sapere quando è obbligatorio procedere con un nuovo invio Modello Eas. La regola impone una nuova trasmissione in caso di modifiche sostanziali alla struttura dell’ente. Il caso più frequente è la variazione consiglio direttivo (o il cambio del legale rappresentante): in queste situazioni, il modello aggiornato va inviato entro il 31 marzo dell’anno successivo alla modifica.
A livello operativo, sconsigliamo di fare affidamento sulle vecchie copie cartacee. È utile scaricare un Modello Eas editabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate per raccogliere e verificare i dati offline con il direttivo, ma la trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite il Software Modello Eas. Fortunatamente, la burocrazia prevede per molte realtà sportive l’utilizzo del modello eas semplificato asd, che snellisce enormemente la procedura riducendo i quadri da compilare.
Attenzione agli Enti del Terzo Settore (ETS):
Con l’entrata a regime del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, c’è un’importante novità normativa. Gli enti iscritti al RUNTS (come APS e ODV) sono ufficialmente esonerati dalla presentazione di questo modello, poiché i loro dati fiscali sono già acquisiti e monitorati tramite la nuova piattaforma ministeriale.
FAQ: Domande Frequenti
Con le ultime riforme legate al Terzo Settore, gli enti iscritti regolarmente al RUNTS (come ODV e APS) sono esonerati dall’obbligo di presentazione del modello EAS, in quanto i dati necessari vengono già acquisiti dal Registro Unico.
No, non va presentato annualmente. Va inviato solo alla costituzione (entro 60 giorni) e successivamente solo se intervengono variazioni rilevanti nei dati precedentemente comunicati (da trasmettere entro il 31 marzo dell’anno successivo alla variazione).
Il programma ufficiale è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Software di compilazione.
