Modifiche al Codice del Terzo Settore. Principali novità.
Molte le novità introdotte dal decreto operativo dal 3 agosto per il mondo del Terzo Settore. Impatti sul lavoro, le sponsorizzazioni e le attività diverse. La Legge del 4 luglio 2024, n. 104, apporta modifiche al Codice del Terzo settore. Vediamo di seguito le principali novità.
La legge sarà presto pubblicata in Gazzetta Ufficiale completando l’iter parlamentare e implica un profondo cambiamento su molte sfaccettature che riguardano gli Enti del terzo settore. In particolare il disegno di legge si sofferma sugli aspetti che elenchiamo di seguito:
1) Modifiche art. 6, CTS: attività strumentali e secondarie associazioni e società sportive dilettantistiche
2) Personalità giuridica delle Imprese sociali
3) Modifiche al bilancio degli ETS: la novella all’art. 13 CTS
4) Assemblea dei soci in via telematica
5) Nomina organo di controllo e del revisore legale: nuovi parametri
Esaminiamo i punti presi in considerazione in questo disegno di legge.
Modifiche art. 6, CTS: attività strumentali e secondarie associazioni e società sportive dilettantistiche
La modifica dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore Tale disposto stabilisce che i proventi derivanti da:
- rapporti di sponsorizzazione;
- promo pubblicitari;
- cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive,
sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
Personalità giuridica delle Imprese sociali
Il nuovo dispositivo prevede che le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sia efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 Codice del Terzo Settore.
Modifiche al bilancio degli Enti del Terzo Settore
Molto attesa la norma che agevola ed eleva il plafond dei ricavi per gli Enti del Terzo settore relativamente alle semplificazioni contabili. Le modifiche, al comma 2 dell’art. 13 CTS, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità.
Nello specifico, si eleva:
- a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, limitando però la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica;
- Si introduce il nuovo comma 2-bis, che prevede per tutti gli Enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica) la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro.
Assemblee telematiche
La legge stabilisce la possibilità di svolgere le assemblee online in pianta stabile. Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza.
Quando occorre nominare il Revisore dei conti? Nuovi parametri per gli Enti del terzo settore
La norma concede agli Enti del terzo settore maggiore elasticità . Nel dettaglio, si elevano i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore. Questi i nuovi limiti sotto ai quali non scatta l’obbligo del revisore dei conti.
- 150.000 euro (attualmente 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
In aggiunta, la recente normativa modifica i parametri di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore (CTS), innalzando i limiti attualmente previsti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo Settore.
I nuovi limiti sono stati elevati a :
-
- 1.500.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale (rispetto agli attuali 1.100.000 euro);
- 3.000.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate (rispetto agli attuali 2.200.000 euro);
- 20 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio (rispetto alle attuali 12 unità).
Queste modifiche sono finalizzate a rispondere meglio alle esigenze di trasparenza e controllo delle organizzazioni del Terzo Settore, adeguandosi alle crescenti dimensioni e complessità operative di molte di queste entità.
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