Un recente provvedimento ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta d’acconto per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a € 300 annui per atleta.

Tale provvedimento si applica a premi per risultati ottenuti nelle competizioni sportive, inclusi premi per partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionaliè applicabile dal 29.02.2024 (con efficacia retroattiva).

Cumulabilità.Il limite di 300 euro annui non riguarda la totalità dei premi percepiti da uno stesso sportivo nel complesso ma riguarda l’importo erogato da ciascuna ASD/SSD ad ogni beneficiario. Un lavoratore sportivo potrà percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione.

Vediamo in sintesi in cosa consiste questa esenzione.

 

Elemento della disposizione Descrizione
Soglia di esenzione € 300 annui per ciascun atleta da parte di ciascun ente erogante (non si tratta di franchigia)(1)
Requisito formale Autocertificazione dell’atleta attestante il non superamento della soglia di € 300 per premi ricevuti dal medesimo erogante nell’anno d’imposta.
Superamento della soglia In caso di superamento della soglia è prevista l’applicazione della ritenuta sull’intero importo (non solo sull’eccedenza). la ritenuta in questo caso sarà del 20%
Quali adempimenti? • Applicazione e versamento della ritenuta (se dovuta).
• Rilascio della certificazione unica.
• Compilazione del Modello 770.

Tuttavia non dobbiamo confondere la misura dei PREMI con quella dei canonici compensi sportivi, poichè questi sono attività di lavoro sportivo, in base all’art. 25, comma 2 del D.Lgs 36/2021. Abbiamo parlato diffusamente dei compensi sportivi in questo articolo del nostro blog.

N.B.: per i premi concessi fino al 28 febbraio 2024 dovrà però essere liquidata la ritenuta fiscale poiché il decreto retroattivamente consente di applicare questa agevolazione solo da quel momento in avanti.

Abbiamo parlato dei premi sportivi in questo articolo del blog di Asso360 che consigliamo di leggere.

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