Art. 2195 Codice civile

Articolo 2195 del Codice Civile

13 Maggio 2016

Categoria: Blog

Art. 2195 –  Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Prova la demo di Asso360

Scopri le nuove funzioni per il lavoro sportivo

Asso360 Demo Devices
Richiesta Demo 2023
cancel1 check1 Minimo otto caratteri cancel1 check1 Almeno una lettera minuscola cancel1 check1 Almeno una lettera maiuscola cancel1 check1 Almeno un numero cancel1 check1 Almeno un carattere speciale

Accedendo e registrandoti dichiari di aver preso visione ed accetti i Termini e le Condizioni di utilizzo. I tuoi dati personali saranno trattati in conformità con la Privacy Policy. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato di tempo ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno.

Check box