Raccolta Fondi Per Associazioni: Quello Che Devi Sapere
Come Creare una Raccolta Fondi Per Associazioni di Successo
La raccolta fondi è un’attività molto importante per l’auto-finanziamento di una associazione mediante la quale, con fondi da soci o donatori, possiamo generare un plafond da destinare alle attività istituzionali dell’associazione.
Come raccogliere fondi per un’associazione?
- Crowdfunding
- Ecommerce solidali
- Raccolte pubbliche come ad esempio in Instagram oppure Facebook
Facciamo il punto in questo articolo sul rapporto fra la raccolta fondi e le regole normative/fiscali da tenere a mente al fine di non commettere errori oppure per non sfociare in un’attività che può essere oggetto di contestazione dall’agenzia delle entrate.
Ripercorriamo di seguito l’inquadramento della raccolta fondi e raccolte di benedicenza dal punto di vista normativo.
La raccolta fondi occasionale
L’articolo 143 del Testo unico sui redditi (TUIR) prevede la non tassabilità dei proventi da raccolta pubblica di fondi cosiddetta “occasionale” per gli Enti associativi (Sportivi, volontariato, promozione sociale, ecc.). In particolare al comme 3) dell’articolo 143 viene specficato che:
“a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”
Tale raccolta fondi pertanto non è imponibile ai fini dell’imposta sui redditi ne tantomeno ai fini iva, tuttavia occorre rispettare alcuni fattori. In particolare la raccolta fondi dovrà essere:
- pubblica, quindi destinata ad un’ampia platesa;
- occasionale e non continuativa;
- organizzata in alcune ricorrenze speciali quali una campagna di sensibilizzazione;
- avente ad oggetto beni di modico valore (qualora vi sia la cessione di un bene questo dovrà rappresentare un simbolo e non una cessione di beni).
Pertanto non potrà essere una raccolta fondi stabile durante tutto l’anno ma organizzata per speciali ricorrenze (vendita delle arance, azalee, tombola, ecc.)
La raccolta fondi nelle associazioni in regime 398/1991
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche vi è una agevolazione ulteriore che riguarda però in questo caso la limitazione a 2 soli eventi l’anno di raccolta fondi.
In particolare, cita la Legge 133/1999 “Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore ad € 51.645,69″
Pertanto l’associazione anche non riconosciuta dovrà:
- essere iscritta al CONI;
- aver esercitato l’opzione legge 398/1991.
Il rendiconto della raccolta fondi è obbligatorio?
Il Rendiconto della raccolta fondi è obbligatorio e dev’essere approvato dagli organi direttivi dell’associazione.
A stabilire detta obbligatorietà è il DPR 600/1973 all’articolo 20 in cui si dice che ““indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto specificamente tenuto e conservato, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
Tuttavia la circolare dell’agenzia delle entrate n. 9/E del 2013 ha inoltre sancito che “la mancata redazione del rendiconto non comporta l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’Ires per i proventi realizzati durante la raccolta pubblica di fondi e non rilevati, sempre che, in sede di controllo sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”.
Tuttavia è auspicabile che l’associazione si doti del rendiconto per la raccolta fondi da approvare entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Come cambia la raccolta fondi nel Terzo Settore
Importante ed epocale è il passaggio dell’associazione dal regime agevolato L. 398/1991 al Terzo Settore. Se abbiamo stabilito sinora che la raccolta fondi dev’essere “occasionale” e circostanziata ad un interesse solidale ed in base ad una campagna di sensibilizzazione, con la riforma del terzo settore invece viene data enfasi alle campagne continuative che l’ente del terzo settore potrà avviare in via “stabile”.
Art. 7 del codice del Terzo Settore Raccolta fondi
1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attivita’ ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attivita’ di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attivita’ di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita’, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformita’ a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
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