Lo Statuto sociale delle Associazioni – dalle sportive, alle organizzazioni del terzo settore e le altre – prevedono per i soci il versamento di una quota associativa annuale.

Il pagamento della quota associativa è spesso una discriminante al fine di comprendere la natura “non commeciale” di un Ente non commerciale in sede di verifica fiscale al fine di dimostrare l’effettiva titolarità dei diritti del socio (es. partecipazione in Assemblea dei soci).

Cos’è la quota associativa?

Nelle Associazioni è ricorrente la necessità di versare una quota associativa annuale con previsione dello stesso obbligo nello Statuto sociale ai fini del tesseramento del socio.

Il pagamento della quota associativa è la discriminante al fine di avere determinati diritti, quali ad esempio:

  1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  2. votare in sede di Assemblea dei soci (nelle associazioni del terzo settore possono essere inserite delle limitazioni in base al tempo in cui si è soci);
  3. accedere ai libri sociali;
  4. essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  5. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  6. convocare l’Assemblea qualora richiesto dal 10% degli associati (art. 20 Codice civile).

Alcuni motivi per cui rendere obbligatoria la quota sociale a pagamento

Posto che la previsione della quota associativa è inserita nello statuto dell’associazione per decisione della stesso Ente, tale quota potrebbe non essere prevista in alcune organizzazioni.

Tuttavia la previsione del pagamento della quota associativa non è un mero esercizio di stile ma un fatto che ha diverse ripercussioni fiscali, remunerative e di governance dell’organizzazione.

Vantaggi dell’applicazione della quota (a pagamento)

Riepiloghiamo alcuni vantaggi di applicare una quota associativa a pagamento:

  1. finanziare l’attività dell’associazione annualmente con le quote dei soci;
  2. gestire la Governance associativa: ovvero facendo abbiano effettivi diritti solo coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa;
  3. essere “credibili” in occasione di verifiche ispettive dimostrando una procedura di ammissione seria ed una partecipazione “non temporanea” alla vita associativa;

Svantaggi dell’applicazione della quota (a pagamento)

  1. mancate somme per finanziare l’attività sociale;
  2. chi vota il bilancio? Chi elegge le cariche sociali?
  3. Dover “rinnovare” le quote annualmente chiedendo le somme ai soci;

Soci a vita oppure a tempo?

Una questione spesso non ben compresa da chi gestisce l’associazione è relativa al fatto che l’acquisizione dello status di socio non è temporanea ma si stabilisce che lo stesso sia “a vita”.

Infatti, al fine della perdita dello status di socio l’ente non commerciale inserisce nello statuto sociale alcune clausole di esclusione del socio in mancanza delle quali il socio è socio a vita. Alcune clausole inserite nello statuto consentiranno invece l’allontanamento del socio e la perdita dei diritti inerenti nei seguenti casi:

  • Mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • Espulsione per contrarietà alle regole di condotta dell’associazione;

Il mancato pagamento della quota associativa annuale è infatti un pretesto mediante il quale si “allontana” un socio al fine di far perdere i diritti quali ad esempio il voto in assemblea.

Per regole di democrazia interna dell’associazione questo esempio è molto ben comprensibile al fine di proteggere l’associazione ed i diritti dei soci.

Aspetti fiscali della quota associativa

Vediamo cosa prendere in considerazione dal punto di vista delle imposte in relazione alle quote associative annuali incassate dalle associazioni. In particolare all’IRES e l’IVA.

Di seguito vediamo come inquadrare fiscalmente la quota associativa:

  • Dal punto di vista delle imposte sui redditi (IRES) la quota associativa sarà esclusa dal calcolo dell’imponibile IRES, anche dell’imponibile forfettario L. 398/1991 (il tetto dei 400.000€);
  • Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) la quota associativa è considerata fuori campo IVA ex art. 4 DPR 633 del 26/10/1972.

La quota associativa è intrasmissibile

Per chi si accinge a formulare o riformulare lo statuto dell’associazione, occorre prendere in considerazione anche quanto viene disposto in merito alla intrasmissibilità della quota associativa come disposto dall’art. 148 del TUIR al comma 8 lettera f).

Tale norma prevede il divieto di trasmettere la quota poiché non siamo in presenza di una società commerciale dove le quote possono essere “acquistate” da terzi ma nelle associazioni tale rapporto è strettamente personale.

Tale principio si estende anche alle Società sportive dilettantistiche (SSD) a responsabilità limitata.

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