Pubblicazione dei contributi ricevuti: obbligo per le associazioni entro il 30 giugno

30 Giugno 2025

Anche per l’anno 2025 torna l’appuntamento con l’obbligo di trasparenza previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi da 125 a 129. Le associazioni, fondazioni, Onlus, società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che hanno ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 euro nell’anno precedente (2024) devono pubblicare, entro il 30 giugno 2025, le relative informazioni in modo trasparente e accessibile.

A chi si applica l’obbligo?

Sono soggetti a questo obbligo di pubblicazione tutti gli enti che non operano in forma di impresa commerciale, e che abbiano ricevuto aiuti da:

  • Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Regioni, Ministeri, ecc.);

  • Enti pubblici economici;

  • Società controllate o partecipate da enti pubblici;

  • Fondazioni o altri enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro (come previsto dal D.lgs. 33/2017).

Tra i soggetti obbligati rientrano espressamente anche:

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD);

  • Onlus e fondazioni;

  • Cooperative sociali che assistono stranieri (ai sensi del D.lgs. 286/1998).

Quali contributi devono essere pubblicati?

Devono essere pubblicati tutti i contributi, sovvenzioni, incarichi o vantaggi economici ricevuti nel 2024, a titolo gratuito, anche in forma non monetaria (beni, servizi, utilizzo di spazi, ecc.), purché non abbiano natura commerciale, retributiva o risarcitoria.

📌 Importante: Si applica il principio di cassa, quindi rilevano solo le somme effettivamente incassate nel 2024, anche se riferite ad anni precedenti o successivi.

Il limite dei 10.000 euro è cumulativo, ovvero si sommano tutti i contributi ricevuti da enti pubblici diversi. Non vanno invece considerati:

  • I corrispettivi per prestazioni di servizi;

  • Gli indennizzi per danni o risarcimenti;

  • Le somme del 5 per mille, in quanto escluse dalla norma (Circolare Ministeriale n. 6/2021).

Quali informazioni pubblicare?

Le informazioni devono essere schematiche, chiare e accessibili e devono contenere almeno:

  • Denominazione e codice fiscale dell’ente che ha ricevuto il contributo;

  • Nome dell’ente erogatore;

  • Importo ricevuto (per ogni singolo contributo);

  • Data dell’incasso;

  • Causale o motivazione dell’erogazione (liberalità, progetto cofinanziato, ecc.).

Dove e come pubblicare i dati?

La modalità dipende dalla natura giuridica del soggetto:

  • Le società di capitali (come le SSD) che redigono il bilancio ordinario: indicano i contributi nella nota integrativa depositata presso il Registro delle Imprese.

  • Le associazioni (tra cui le ASD), le Onlus e le fondazioni: devono pubblicare i dati sul proprio sito web. In assenza, è ammessa la pubblicazione su una pagina Facebook, su un sito associativo di rete (come previsto dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2019).

  • Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.): possono pubblicare le informazioni sul proprio sito o su quello dell’associazione di categoria.

Quali sono le sanzioni?

Il mancato adempimento comporta conseguenze rilevanti:

  1. Sanzione amministrativa pari all’1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro.

  2. Rimane comunque l’obbligo di pubblicare i dati.

  3. Se entro 90 giorni dalla contestazione non si procede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si applica la restituzione integrale delle somme ricevute.

Conclusione

L’obbligo di trasparenza entro il 30 giugno 2025 rappresenta una scadenza fondamentale per tutte le realtà associative che operano con fondi pubblici. Una corretta pubblicazione non solo evita sanzioni, ma rafforza anche il rapporto di fiducia con istituzioni e cittadini.

👉 Se la tua associazione ha superato i 10.000 euro di contributi pubblici nel 2024, prepara ora i dati e assicurati di pubblicarli nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

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