
Istruttore sportivo, quando deve avere iscrizione INAIL?
Inail, con una nuova circolare (la numero 31 del 20 maggio 2025), ha chiarito in quali situazioni i membri delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non sono obbligati ad avere l’assicurazione Inail.
La Circolare INAIL n. 31 del 20 maggio 2025, in risposta a quesiti provenienti dalle Strutture territoriali, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’obbligo assicurativo INAIL per gli associati delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e i soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgono attività di istruttore sportivo o di carattere amministrativo-gestionale.
Cosa chiarisce la Circolare INAIL n. 31 del 20 maggio 2025
In pratica, la circolare risponde a una domanda che era stata fatta da alcune sedi territoriali dell’Inail: i soci o associati delle ASD e SSD che svolgono attività per l’associazione (come istruttori o in ruoli amministrativi) devono essere assicurati all’Inail, anche se non hanno un contratto di lavoro “classico”?.
Per gli Istruttori Sportivi, iscrizione INAIL solo per i lavoratori subordinati
Se sei un associato di un’ASD o un socio di una SSD e svolgi l’attività di istruttore sportivo, non sei obbligato all’assicurazione Inail se non hai un vero e proprio contratto di lavoro subordinato (cioè, un contratto da dipendente).
Il semplice fatto di essere socio o associato dell’organizzazione sportiva non è sufficiente a farti scattare l’obbligo di assicurazione Inail.
Questo perché esiste una legge specifica per il lavoro sportivo (il Decreto Legislativo n. 36 del 2021) che stabilisce che l’assicurazione Inail per gli sportivi (compresi gli istruttori) si applica solo se c’è un contratto di lavoro subordinato. Questa legge speciale ha la precedenza sulle regole generali dell’Inail.
Per i collaboratori amministrativo/gestionali
Se sei un associato di un’ASD o un socio di una SSD e svolgi attività di tipo amministrativo, abbiamo definito qui questa figura, (come accogliere i clienti, gestire il front office, i pagamenti o altre mansioni simili nell’interesse dell’associazione o società), non sei obbligato all’assicurazione Inail se non hai un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (spesso chiamato “co.co.co.”).
Anche in questo caso, il solo vincolo associativo o sociale non basta per far scattare l’obbligo di assicurazione Inail.
La legge specifica sul lavoro sportivo definisce quali attività sono “sportive” e le mansioni amministrative non rientrano in questa definizione. L’assicurazione Inail per queste attività è stata estesa, dal 1° luglio 2023, solo a chi ha appunto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
In sintesi:
Inail ha ribadito che, grazie alle nuove norme sul lavoro sportivo, l’assicurazione obbligatoria Inail per gli associati e i soci di ASD/SSD che fanno gli istruttori o svolgono mansioni amministrative scatta solo se c’è un contratto di lavoro specifico (subordinato per gli istruttori, di collaborazione coordinata per l’amministrazione), e non semplicemente per il fatto di essere membri dell’associazione o società.
Cosa cambia per ASD e SSD
- L’obbligo assicurativo INAIL riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali con contratto di co.co.co.
- Restano esclusi dall’assicurazione i soci o associati di ASD/SSD che operano senza un contratto qualificante, anche se impegnati in attività tecniche o gestionali.
- Il semplice vincolo associativo non è sufficiente a determinare una tutela assicurativa: è indispensabile l’esistenza di un rapporto formalizzato.
- Per questo, è fondamentale che ASD e SSD:
- Formalizzino correttamente i contratti con i soggetti per i quali si intenda garantire la copertura INAIL.
- Verifichino con attenzione la natura del rapporto instaurato con ciascun collaboratore.
Di seguito trovi il testo della circolare INAIL cliccando qui.
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