Modello EAS

Modello EAS 2020. Entro il 31 marzo si comunicano le variazioni 2019

12 Marzo 2020

Categoria: Blog

Entro ogni 31 marzo occorre presentare il modello EAS per quelle associazioni che nell’esercizio precedente hanno subito variazioni.

Il modello EAS, introdotto con l’articolo 30 DL 185/2008 prevede per tutte le associazioni la presentazione di tale modello per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. La presentazione di tale modello è una condizione essenziale.

In quali casi occorre presentare il Modello EAS?

L’associazione che si avvale delle agevolazioni fiscali a fronte di attività commerciale, in caso di nuova costituzione o al momento in cui intenda svolgere attività commerciale, è tenuta alla presentazione obbligatoriamente del modello EAS in mancanza del quale si perdono le agevolazioni.

Si fa riferimento pertanto alle Associazioni che svolgono anche attività commerciale (Sponsorizzazioni, pubblicità, somministrazione di alimenti e bevande e attività sociali cosiddette de-commercializzate). Il modello può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate oppure in fondo a questo articolo.

Per essere chiari, anche l’associazione con solo Codice fiscale che presta un’attività “commerciale” nei confronti dei soci, associati o tesserati sono obbligati a questo adempimento. 

Ricordiamo infatti che l’articolo 148 TUIR stabilisce la decommercializzazione dei corrispettivi specifici:

“Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell’art. 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengano a una delle tipologie associative previste.”

Sono corrispettivi specifici ad esempio:

  • le attività sportive praticate da soci/tesserati nelle ASD contro il pagamento di un corrispettivo;
  • la partecipazione di un socio di una ass. culturale ad una mostra fotografica organizzata con il pagamento di un ticket;
  • ecc.;

Termini di presentazione del modello EAS

Il modello deve essere presentato:

  • Entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione;
  • In ogni caso quando intervengono delle variazione nel corso dell’anno precedente come ad esempio la modifica della sede legale. In questo caso l’Eas Inviato in aggiornamento va presentato entro il 31 marzo di ogni anno.

La scadenza per la presentazione del modello è quella del 31 marzo 2020.

Sanzioni per mancata presentazione del modello EAS

Come già accennato in precedenza, la trasmissione del modello EAS dà diritto ai benefici fiscali all’Associazione, in mancanza del quale decadono tali agevolazioni.

Per giunta, l’attività di controllo e quindi di accertamento da parte dell’A.E. è piuttosto semplice qualora da controlli incrociati ad esempio (si paga l’IVA senza aver inviato dapprima l’EAS) diventa difficile fare controdeduzioni, per cui occorre fare molta attenzione.

E se non ho ancora inviato l’EAS?

L’Agenzia delle entrate ha istituito l’istituto della REMISSIONE IN BONIS per dare la possibilità a chi non vi avesse provveduto di farlo pagando una sanzione di 250Euro.

Della Remissione in Bonis ne abbiamo parlato in un nostro altro articolo del nostro Blog.

Chi è esonerato dall’EAS?

  • Gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • Le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
  • Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
  • I patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
  • Le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • Gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Si ricorda che per la compilazione “Semplificata dell’EAS” occorre compilare solo i quadri 4, 5, 6, 25, 26, 20 e 3.


Di seguito trovate i modelli dell’EAS 2021 con le relative istruzioni

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