Fatture Gonfiate Associazioni

Fatture gonfiate e prelievi in contante nelle associazioni

17 Dicembre 2020

Categoria: Blog

Fatture gonfiate e prelievi in contante. Pronuncia dell’Agenzia delle Entrate degna di essere letta.

La Commissione Tributaria dell’Agenzia delle Entrate di Milano si è pronunciata a favore dell’Associazione Sportiva “incolpata” di prelevare in contanti proprio nei giorni successivi all’accredito dello sponsor. L’accertamento intendeva incolpare l’ASD di falsa fatturazione mirata all’elusione delle imposte.

Il fatto: ipotesi di fatture gonfiate, prelevamento per l’80% in contanti

Una Asd dopo aver incassato le sponsorizzazioni da parte di una Srl effettuava nei giorni immediatamente successivi prelevamenti in contanti ed emetteva assegni e ricariche prepagate sempre in prossimità dei giorni dell’accredito.

Dell’importo della sponsorizzazione circa l’80% veniva prelevato per contanti, ricariche di pagamento e altro da parte dell’ASD

È stato semplice così ricostruire un presumibile comportamento elusivo in sede di accertamento Fiscale, in tale accertamento si è ritenuto che tali comportamenti servissero per retrocedere parte dei ricavi agli sponsor.

Fatture gonfiate: cosa si contesta?

È ben nota la prassi delle fatture gonfiate spesso al centro delle tante contestazioni dell’Agenzia delle entrate alle società commerciali ed alle realtà sportive.

È stata rivenuta, infatti, la prassi contestata delle cosiddette fatture moltiplicate: a fronte della fattura della sponsorizzazione sportiva, infatti, la società sportiva retrocede parte del compenso all’azienda potendo però beneficiare dell’iva agevolata regime L. 398/1991. (Una su tutte il Progetto Ercole diventato famosissimo dove la Guardia di Finanza ha trovato evasioni ed irregolarità in oltre il 90% del campione esaminato.

Il regime agevolato L. 398/1991 offre la possibilità all’associazione di beneficiare di una forte agevolazione fiscale (IRES sul 3% dei Ricavi agevolati ed iva versata in misura forfettaria per il 50% dell’imposta.

Commissione Tributaria: l’onere della prova spetta al Fisco

Lo ha stabilito la Ctp di Milano, con la sentenza 2195/5/2020 annullando l’accertamento e stabilendo che il Fisco, per sostenere la pretesa impositiva, avrebbe dovuto provare con «documentazione inappuntabile, inconfutabile» l’asserita retrocessione di denaro, esibendo anche le copie degli assegni, mentre l’ufficio non aveva esibito alcunché.

Infatti le Entrate hanno portato gli estratti conto dell’associazione ove si documentava l’avvenuto bonifico da parte dell’azienda sponsor ma segnalando anche dallo stesso documento contabile bancario i movimenti di prelievo contanti, ecc..

In sostanza, la Ctp addossa l’onere “di esibizione documentale” al Fisco attraverso la copia degli assegni bancari ed altra documentazione che, di fatto le Entrate non hanno portato in sede di contestazione.

Deducibilità delle sponsorizzazioni per l’impresa

Ricordiamo che le sponsorizzazioni sportive sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito per l’impresa sponsor come più volte ribadito dalle pronunce delle Commissioni Tributarie, tuttavia e sempre frequente la contestazione in relazione, soprattutto, all’inerenza del costo sulla specificità dell’impresa.

Le spese di sponsorizzazioni, infatti, erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono sempre deducibili nei limiti di 200 mila euro, a condizione che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale e la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor.

A riguardo si fa riferimento in tale circostanza all’applicazione dellart. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000 secondo cui, “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni … costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.


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