
Aggiornamento RUNTS: introdotta la delega a un soggetto terzo
La gestione degli adempimenti presso il RUNTS richiede continuità, precisione e tempestività. Per molti Enti del Terzo Settore, tuttavia, concentrare tutte le operazioni in capo al solo legale rappresentante può risultare poco efficiente. Proprio in questa direzione si inserisce il recente aggiornamento normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026, che introduce la possibilità di delegare un soggetto terzo allo svolgimento di specifiche operazioni sul portale RUNTS.
Il Contesto Normativo
Il 20 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026 che ha introdotto importanti novità finalizzate ad aggiornare il Decreto Preesistente n. 106/2020. Tali novità saranno operative a partire dal 9 aprile 2026 in considerazione del necessario adeguamento del sistema informatico.
La novità: cosa cambia concretamente
La novità più rilevante si inserisce nel più ampio percorso di semplificazione delle procedure operative del RUNTS e riguarda l’introduzione, all’Art. 8, del comma 2 bis nel DM 106/2020 che prevede l’introduzione della figura del delegato del rappresentante legale. Gli aspetti principali da considerare in considerazione di questo aggiornamento sono:
- Chi conferisce la Delega: il rappresentante legale dell’ente o il rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce (su specifico mandato);
- Chi può essere delegato: può essere delegata una qualsiasi persona di fiducia non necessariamente iscritta in albi;
- Tipi di Delega conferibili: il rappresentante può delegare una persona terza con due differenti tipologie di Delega:
- Delega con sottoscrizione: consente di assegnare una delega piena che permette al delegato di compilare, firmare e inviare la pratica (sempre digitalmente). In questo caso quindi il delegato assume in prima persona la responsabilità relativa a quanto dichiarato e alla conformità agli originali delle copie dei documenti allegati.
- Delega senza sottoscrizione: il legale rappresentante si riserva il diritto di firma della pratica assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato nella stessa. Il delegato avrà quindi la possibilità di compilare le istanze e procedere all’invio telematico.
- Quali operazioni possono essere delegate: la delega può avere ad oggetto istanze di iscrizione al RUNTS, variazione, cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. In fase di inserimento della delega, si potrò decidere quali operazioni delegare e quali invece no.
- Come si conferisce (e revoca) la delega: la delega può essere inserita attraverso l’apposita procedura online tramite il portale RUNTS all’interno del quale si avrà la possibilità di attivare nuove deleghe, monitorare e/o modificare lo stato delle deleghe già attive, revocare una delega precedentemente emessa.
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- Responsabilità del Delegato e del Rappresentante Legale: La nota esplicativa pubblicata dal MELPS n. 5003 del 27 marzo approfondisce i profili di responsabilità del delegato. In particolare, qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.
Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente.
In conclusione?
L’introduzione della possibilità di delegare un soggetto terzo per alcune operazioni presso il RUNTS rappresenta un intervento di semplificazione molto atteso. Per gli Enti del Terzo Settore si apre così la possibilità di organizzare in modo più efficiente la gestione degli adempimenti alleggerendo gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante senza perdere il necessario presidio sulle responsabilità.
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