Costituzione di un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)

Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD): Guida Completa alla Costituzione e Gestione

8 Aprile 2026

1. Cos’è un’Associazione Sportiva Dilettantistica e cosa significa ASD

Un’associazione è una formazione sociale costituita da un gruppo di persone che si organizzano in modo stabile per raggiungere insieme uno scopo comune, privo di finalità lucrative. In Italia il fenomeno associativo è profondamente radicato nella cultura civile e trova il proprio fondamento direttamente nella Costituzione: l’art. 2 riconosce e tutela le formazioni sociali, mentre l’art. 18 garantisce la libertà di associarsi per fini leciti, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva.

Dal punto di vista civilistico, il Codice civile non distingue le associazioni in base al settore di attività, bensì traccia una distinzione fondamentale tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, con implicazioni significative sul piano della responsabilità patrimoniale e degli obblighi amministrativi.

Per poter esistere, ogni associazione deve presentare tre elementi essenziali: un nucleo di persone che condivide lo scopo, uno scopo comune (diverso dal profitto personale) e, in alcuni casi specifici, un patrimonio. Quest’ultimo è richiesto solo per ottenere il riconoscimento giuridico; per le associazioni che non aspirano a tale riconoscimento può essere assente. Le persone e lo scopo, invece, devono permanere per tutta la vita dell’ente.

1.1 Cosa significa ASD?

Se ti stai chiedendo cosa significa ASD, l’acronimo sta per Associazione Sportiva Dilettantistica. Il significato ASD si riferisce a un ente non profit il cui scopo principale è l’organizzazione e la promozione di attività sportive amatoriali, non professionali. Capire l’asd significato è fondamentale: significa operare senza scopo di lucro, reinvestendo ogni eventuale avanzo di gestione esclusivamente nelle attività sportive e istituzionali dell’ente.

Dal punto di vista civilistico, il Codice civile traccia una distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute. Per esistere, ogni associazione deve presentare tre elementi essenziali:

  • Un nucleo di persone che condivide lo scopo;
  • Uno scopo comune (diverso dal profitto personale);
  • Un patrimonio (richiesto obbligatoriamente solo per ottenere il riconoscimento giuridico).

Riferimento normativo: Art. 2 e Art. 18 Costituzione italiana; Artt. 14–42 Codice civile.

2. Le Forme Giuridiche delle Associazioni Sportive

Quando si decide di fondare un ente sportivo, è essenziale scegliere la veste giuridica più adatta.

2.1 Associazioni riconosciute

Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica, il che le rende soggetti distinti rispetto alle persone che le compongono. Il loro patrimonio è completamente separato da quello personale degli amministratori, garantendo così la cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta”. Per ottenere il riconoscimento è necessario soddisfare tre requisiti principali: disporre di un patrimonio adeguato allo scopo, costituirsi mediante atto pubblico e presentare apposita istanza alla Prefettura (o alla Regione, se l’associazione opera in materie di competenza regionale, come i servizi sociali o lo sviluppo economico, secondo il DPR 616/1977).

Dopo la presentazione della domanda, l’ente competente ha 120 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti di legge: la liceità e la concreta perseguibilità dello scopo sociale, la congruità del patrimonio rispetto agli obiettivi dichiarati e la corretta forma dell’atto costitutivo.

Sono inoltre obbligatori alcuni presidi di governance interna: è richiesto un organo di controllo, devono essere approvati bilanci preventivi e consuntivi, e l’ente deve ispirarsi a principi di democraticità e trasparenza nei confronti dei propri associati.

Riferimento normativo: DPR 361/2000 (riconoscimento persone giuridiche private); DPR 616/1977 (competenze regionali).

2.2 Associazioni non riconosciute

La grande maggioranza delle associazioni sportive italiane opera come associazione non riconosciuta. Queste non hanno personalità giuridica e non sono soggette ai controlli formali della Pubblica Amministrazione, godendo quindi di maggiore autonomia organizzativa. L’assenza di separazione patrimoniale comporta però che i legali rappresentanti rispondano personalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione (art. 38 c.c.).

Per costituire un’ASD non riconosciuta è sufficiente una scrittura privata registrata.

Riferimento normativo: Art. 36–38 Codice civile; art. 7 D.Lgs. 36/2021 (requisiti statutari ASD/SSD).

2.3 ASD e Società Sportiva Dilettantistica: le differenze

È utile distinguere tra Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) – riconosciute o meno – e Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Le SSD si costituiscono nella forma di società società di capitali o cooperative. Con la Riforma dello Sport introdotta dal D.Lgs. 36/2021 e successivamente modificata dai decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, non è più possibile utilizzare lo schema delle società di persone. Le SSD offrono una maggiore solidità organizzativa ma comportano adempimenti più strutturati e onerosi. Per la maggior parte delle realtà sportive di piccole e medie dimensioni, la forma dell’ASD rimane la scelta più semplice e flessibile.

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, art. 6 (forme giuridiche delle società sportive dilettantistiche); D.Lgs. 163/2022 e D.Lgs. 120/2023 (decreti correttivi).

Atto Costitutivo e Statuto di un'Associazione

3. Come si Costituisce un’ASD: Documenti e Iscrizioni

3.1 Atto costitutivo e statuto

La nascita di un’ASD parte da due documenti fondamentali:

  • L’atto costitutivo;
  • Lo statuto.

L’atto costitutivo formalizza l’accordo tra le persone che condividono lo scopo comune; lo statuto definisce invece l’organizzazione interna dell’ente, i diritti e i doveri degli associati e le regole decisionali.

Entrambi i documenti devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate tramite il Modello 69. Solo attraverso questo passaggio è possibile instaurare rapporti formali con federazioni sportive, accedere a bandi pubblici e operare a pieno titolo sul piano fiscale. Per le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento giuridico, l’atto costitutivo deve invece assumere la forma di atto pubblico, redatto davanti a un notaio.

I contenuti obbligatori che atto costitutivo e statuto devono riportare sono: la denominazione dell’ente, la sede legale, lo scopo, le regole di funzionamento interno, i diritti e i doveri degli associati, le modalità di iscrizione e recesso, i criteri di amministrazione e le norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Sul piano dei principi, lo statuto di un’ASD deve obbligatoriamente prevedere: l’assenza di finalità lucrative con reinvestimento degli utili nelle attività statutarie, l’elettività degli organi sociali, la democraticità interna, la redazione di rendiconti economico-finanziari e il divieto assoluto di distribuzione dei proventi tra i soci.

Riferimento normativo: Art. 16 c.c. (contenuto statuto); art. 7 D.Lgs. 36/2021 (requisiti statutari inderogabili ASD/SSD); art. 73 c. 4 e art. 143–150 TUIR (DPR 917/1986, requisiti fiscali degli enti non commerciali).

3.2 Iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

Dal 1° luglio 2023, per essere riconosciuta come Ente sportivo dilettantistico a tutti gli effetti, un’associazione deve essere iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Senza tale iscrizione, l’associazione non è considerata dall’ordinamento una vera e propria ASD e non può accedere alle agevolazioni fiscali previste per il settore. L’iscrizione è anche il presupposto per la gestione digitale degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro sportivo.

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, art. 10–13 (RASD e riconoscimento ai fini sportivi); art. 16 D.Lgs. 36/2021 (operatività dal 1° luglio 2023).

3.3 Affiliazione a una federazione

Per essere operativa sul piano sportivo, ogni ASD deve affiliarsi a una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), a una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI. L’affiliazione è il presupposto per l’iscrizione al RASD e garantisce l’accesso alle competizioni ufficiali, ai percorsi di formazione tecnica e alla copertura assicurativa obbligatoria per atleti e collaboratori. La scelta della federazione deve essere coerente con le discipline sportive effettivamente praticate dall’associazione.

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, art. 10 c. 1 (obbligo affiliazione come presupposto iscrizione RASD).

3.4 Codice fiscale e partita IVA

Una volta costituita, l’ASD deve ottenere il codice fiscale presentando il modello AA5/6 all’Agenzia delle Entrate: si tratta del primo adempimento fiscale obbligatorio e della condizione necessaria per qualsiasi operazione successiva. Dal 2026, con la riforma IVA che ha riguardato gli enti del Terzo Settore e sportivi, tutte le associazioni che svolgono attività commerciali sono tenute ad aprire anche la partita IVA (modello AA7/10) e a iscriversi al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) presso la Camera di Commercio.

Nota bene: Le ASD che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello EAS, contenente i dati fiscalmente rilevanti. Sono esonerate da tale obbligo le associazioni riconosciute che non svolgono attività commerciale. In caso di tardivo invio è possibile avvalersi della remissione in bonis.

Riferimento normativo: Art. 30 D.Lgs. 460/1997 (modello EAS); DPR 917/1986, art. 73 c. 4 (regime fiscale enti non commerciali).

3.5 Libri obbligatori

La tenuta di alcuni libri è obbligatoria per legge. Ogni ASD deve aggiornare costantemente il Libro Soci (con le generalità degli associati, le quote versate, le ammissioni e le cessazioni) e il Libro del consiglio direttivo (con i verbali delle sedute). Il libro soci deve essere vidimato e conservato presso la sede legale.

Le associazioni con Partita IVA in regime L. 398/1991 hanno l’obbligo aggiuntivo di tenere il Libro IVA Minori (registro previsto dal D.M. 11/02/1997), sul quale annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti. Resta inoltre obbligatorio per le Associazioni che rientrano nel limite dei 400.000€ di ricavi commerciali:

  • Redigere ed approvare il rendiconto;
  • Obbligo di conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita;

Riferimento normativo: D.M. 11/02/1997 (Libro IVA Minori per enti in regime L. 398/1991); Circolare AdE n. 18/E del 2018.

Il Libro Soci dell'Associazione

4. Il Regime Fiscale: Agevolazioni e Novità 2026

4.1 Il regime forfettario (L. 398/1991)

Il regime fiscale più utilizzato per le ASD è quello forfettario previsto dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398. Vi possono accedere le associazioni che nell’anno precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori a 400.000 euro e che siano affiliate a una FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI. Questo regime consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 3% ai soli proventi derivanti da attività commerciali, con una notevole semplificazione degli adempimenti contabili. L’adesione richiede l’invio di una comunicazione alla SIAE e all’Agenzia delle Entrate.

Nota bene: La soglia di 400.000 euro si riferisce esclusivamente ai proventi commerciali annui. I proventi istituzionali — quote associative, contributi, erogazioni liberali — non concorrono al calcolo e non sono mai considerati commerciali. A partire dal 2026, le ASD che sono anche iscritte al RUNTS come Associazioni di Promozione Sociale (APS) non possono più avvalersi del regime L. 398/1991.

Riferimento normativo: L. 398/1991, artt. 1–2; D.M. 11/02/1997; art. 148 TUIR (non commercialità delle attività istituzionali).

4.2 Il nuovo regime IVA dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un nuovo assetto IVA per gli enti sportivi dilettantistici, in recepimento della direttiva europea sugli enti senza scopo di lucro. Le operazioni istituzionali rese verso soci e tesserati – prima escluse dal campo di applicazione dell’IVA (“fuori campo” ex art. 4 DPR 633/1972) – rientrano ora formalmente nel regime di esenzione IVA. In pratica, le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica restano non gravate da IVA anche per le prestazioni verso soggetti non soci, ma il meccanismo tecnico di gestione del tributo cambia, con impatto sulle procedure interne e sui software gestionali.

Nota bene: Questo mutamento non comporta un aumento del carico fiscale per gli associati, ma richiede un aggiornamento delle procedure amministrative. La riforma IVA ETS è strettamente collegata all’entrata a pieno regime del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Riferimento normativo: Art. 4 DPR 633/1972 (vecchio regime fuori campo IVA); D.Lgs. 117/2017, art. 85 (nuovo regime esenzione IVA ETS dal 2026).

4.3 Fatturazione elettronica e tracciabilità

Dal 2026, tutte le ASD titolari di partita IVA sono obbligate all’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), da emettere entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Gli adempimenti conseguenti includono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, la dichiarazione annuale IVA, le comunicazioni trimestrali (liquidazioni periodiche) e la conservazione digitale a norma dei documenti fiscali.

Sul fronte della tracciabilità dei pagamenti, tutti i versamenti a favore dell’associazione e i pagamenti da questa effettuati di importo pari o superiore a 1.000 euro devono transitare esclusivamente attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente. Quote associative, sponsorizzazioni e contributi significativi non possono essere gestiti in contanti. Il rispetto di questo obbligo è condizione necessaria per il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 398/1991.

Riferimento normativo: D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica); art. 25 L. 133/1999 come modificato (tracciabilità pagamenti ASD); L. 398/1991, art. 2 c. 8 (obbligo conto corrente dedicato).

5. La Gestione Contabile e il Bilancio

5.1 Obblighi di rendicontazione

Ogni ASD è tenuta a redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario che offra una panoramica completa delle attività e della gestione delle risorse. Il D.Lgs. 36/2021 ha rafforzato questo obbligo, rendendolo inderogabile per tutte le ASD indipendentemente dalle dimensioni. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha predisposto due modelli alternativi, la cui scelta dipende dalla dimensione e dalla complessità dell’ente.

  1. Modello per competenza;

  2. Modello per cassa.

Il primo modello si basa sul principio di competenza economica ed è composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione: è lo schema più adatto per le associazioni di dimensioni maggiori o iscritte al RUNTS.

Il secondo modello, più semplice, utilizza il principio di cassa ed è composto da un Rendiconto per cassa con annotazioni specifiche: è generalmente sufficiente per le associazioni di dimensioni contenute che non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, art. 7 c. 2 lett. d (obbligo bilancio); D.M. 5 marzo 2020 (schemi di bilancio per ETS); D.Lgs. 117/2017, art. 13 (rendicontazione ETS).

5.2 Struttura del bilancio

Lo Stato patrimoniale descrive la posizione finanziaria dell’associazione in una data specifica. L’attivo comprende: quote associative ancora dovute, immobilizzazioni immateriali e materiali (impianti, attrezzature sportive), immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante. Il passivo evidenzia: patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto e debiti verso terzi.

Il Rendiconto gestionale classifica sistematicamente le entrate e le uscite. Le entrate principali comprendono: quote associative e tesseramento sportivo, erogazioni liberali, contributi pubblici, sponsorizzazioni, proventi da attività commerciali connesse e proventi finanziari. Le uscite includono: costi per materie prime e servizi, spese per affiliazioni e tesseramenti, compensi per collaboratori sportivi (con i relativi oneri previdenziali sulla parte eccedente i 5.000 euro), ammortamenti e oneri finanziari.

5.3 Approvazione e deposito

Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Per le associazioni il cui esercizio coincide con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la scadenza è il 30 aprile dell’anno successivo, con convocazione formale dell’assemblea e redazione del relativo verbale. Il bilancio approvato va depositato presso il RASD; le associazioni iscritte anche al RUNTS devono provvedere al deposito anche presso quel registro entro il 30 giugno.

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, art. 7 c. 2 (approvazione bilancio); D.Lgs. 117/2017, art. 48 (deposito bilancio al RUNTS entro il 30 giugno).

Il Lavoratore Sportivo

6. La Gestione dei Collaboratori Sportivi

6.1 Lavoratori sportivi e volontari: una distinzione fondamentale

La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021, in vigore nella sua applicazione integrale dal 1° luglio 2023) ha ridefinito in modo completo l’inquadramento dei collaboratori delle ASD, tracciando una distinzione netta tra volontario e lavoratore sportivo. Sono considerati lavoratori sportivi, ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 36/2021, le seguenti figure: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, nonché le altre figure tecniche individuate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali.

Le prestazioni possono essere svolte in forma subordinata, autonoma oppure di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Nella pratica, la forma contrattuale quasi universalmente adottata nelle ASD è il co.co.co. sportivo, che consente di mantenere un’autonomia tecnica del collaboratore pur nell’ambito di un rapporto continuativo con l’ente.

Va distinto dal lavoratore sportivo il collaboratore amministrativo-gestionale: si tratta di figure addette all’accoglienza, al tesseramento, alla segreteria e alla contabilità di base, che godono degli stessi vantaggi fiscali e previdenziali del lavoratore sportivo ma non rientrano in quella categoria e seguono procedure comunicative parzialmente diverse.

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, artt. 25–37 (lavoro sportivo); art. 37 c. 4 D.Lgs. 36/2021 (collaboratore amministrativo-gestionale); art. 29 D.Lgs. 36/2021 (volontari sportivi).

6.2 Il contratto Co.Co.Co. sportivo: limiti e regime agevolato

Il Co.Co.Co. Sportivo è la forma contrattuale cardine per il lavoro dilettantistico. Per essere qualificato come tale — e non riqualificato come lavoro subordinato — il contratto deve rispettare un limite orario tassativo: la durata delle prestazioni non può superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a gare e manifestazioni sportive (art. 28 D.Lgs. 36/2021).

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e comunicato telematicamente al RASD entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto (in alternativa tramite il Modello UNILAV Sport al portale INPS). Anche per compensi inferiori a qualsiasi soglia di esenzione, la forma scritta e la comunicazione al RASD rimangono obbligatorie.

6.3 Regime fiscale e previdenziale dei compensi sportivi

A decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi dei lavoratori sportivi non rientrano più nella categoria dei “redditi diversi” (come avveniva sotto la vecchia disciplina), ma in quella dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, ovvero di lavoro autonomo, a seconda della forma contrattuale. Il regime agevolato è articolato in due soglie cumulative, calcolate su base annua e sommando i compensi percepiti da tutti gli enti sportivi:

  • Esenzione INPS: nessun contributo previdenziale fino a 5.000 euro annui. Oltre tale soglia, i contributi alla Gestione Separata INPS si calcolano sulla sola quota eccedente, con ripartizione 2/3 a carico dell’ente sportivo e 1/3 a carico del collaboratore. Fino al 31 dicembre 2027, l’imponibile contributivo eccedente è ulteriormente ridotto del 50% (c.d. bonus transitorio).
  • Esenzione IRPEF: i compensi sono completamente esenti da imposta sul reddito fino a 15.000 euro annui (art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021). Solo sulla quota eccedente si applicano le aliquote IRPEF ordinarie.
  • INAIL: per i co.co.co. sportivi non sussiste l’obbligo di versamento del premio INAIL. La copertura antinfortunistica è garantita dall’assicurazione obbligatoria inclusa nel tesseramento federale.

Nota bene: Le soglie di esenzione (5.000€ INPS e 15.000€ IRPEF) sono cumulative tra più enti. Il collaboratore sportivo che lavora per più ASD dovrà rilasciare ad ogni committente un’autocertificazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno solare, in modo che ciascun ente calcoli correttamente gli eventuali obblighi contributivi.

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, art. 25 (qualificazione redditi), art. 28 (limite 24 ore), art. 35 (esenzione INPS 5.000€), art. 36 c. 6 (esenzione IRPEF 15.000€); D.L. 71/2024 (bonus 50% imponibile contributivo fino al 31/12/2027).

6.4 Premi sportivi: una categoria distinta

È importante non confondere i compensi per l’attività lavorativa con i premi sportivi, che costituiscono una categoria giuridicamente autonoma. I premi sono somme erogate come riconoscimento per un risultato ottenuto in una competizione (un podio, la vittoria di un torneo) e non sono collegati a una prestazione d’opera contrattuale. Per loro natura sono aleatori: non possono essere erogati mensilmente a prescindere dai risultati, altrimenti l’Agenzia delle Entrate o l’Ispettorato del Lavoro li riqualificheranno come compensi, con conseguente applicazione degli obblighi previdenziali e fiscali ordinari.

Il trattamento fiscale dei premi è diverso da quello dei compensi: sui premi erogati agli atleti nel settore dilettantistico si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, senza alcuna soglia di franchigia. Dal punto di vista previdenziale, i premi non sono soggetti a contribuzione INPS, in quanto non costituiscono reddito da lavoro. L’ASD deve certificare il premio tramite Certificazione Unica e versare la ritenuta del 20% tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione.

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, art. 36 c. 6 (trattamento fiscale premi sportivi); art. 30 DPR 600/1973 (ritenute a titolo d’imposta).

6.5 Adempimenti amministrativi nella gestione dei collaboratori

La gestione regolare di ogni collaboratore sportivo richiede di seguire una procedura precisa e documentata:

  1. Verifica dei requisiti: Controllare che la figura sia prevista dal regolamento federale, che possieda le qualifiche tecniche necessarie e, per chi lavora a contatto con minori, richiedere il certificato penale del casellario giudiziale (obbligo di legge).
  2. Redazione del contratto in forma scritta, specificando mansioni, compenso, durata e rispetto del limite delle 24 ore settimanali. Il contratto deve essere coerente con gli inquadramenti federali.
  3. Comunicazione al RASD entro 30 giorni dall’inizio del rapporto (in alternativa tramite UNILAV Sport). Anche per compensi sotto qualsiasi soglia, questa comunicazione è obbligatoria.
  4. Raccolta dell’autocertificazione del lavoratore sportivo, da acquisire all’atto del pagamento, attestante il totale dei compensi sportivi percepiti nell’anno solare da tutti gli enti.
  5. Gestione del Libro Unico del Lavoro (LUL). Per compensi fino a 15.000 euro non è richiesta la busta paga ordinaria, ma l’iscrizione al LUL va effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o dalla scadenza del contratto.
  6. Conservazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro sportivo per almeno 10 anni, come previsto dagli obblighi di archiviazione fiscale.

6.6 Certificazione Unica e adempimenti fiscali annuali

Ogni anno, l’ASD è tenuta a emettere la Certificazione Unica (CU) per tutti i compensi corrisposti ai collaboratori sportivi, certificando gli importi erogati e i relativi trattamenti fiscali e previdenziali. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre la consegna della copia al collaboratore deve avvenire entro il 31 marzo.

Le ASD che hanno applicato la ritenuta del 20% sui premi sportivi devono versarla tramite modello F24 (codice tributo 1040) entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione e certificarla nella CU annuale.

Riferimento normativo: Art. 4 DPR 322/1998 (Certificazione Unica, scadenza 16 marzo); art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021 (regime fiscale compensi sportivi).

7. Sponsorizzazioni, Finanziamenti e Raccolta Fondi

Per garantire la sopravvivenza e la crescita di un’associazione sportiva dilettantistica, la gestione delle entrate è vitale. Oltre alle quote associative, le ASD possono ricorrere a strumenti specifici.

7.1 Le Sponsorizzazioni

I contratti di sponsorizzazione rappresentano un’entrata commerciale. L’impresa sponsor finanzia l’ASD in cambio di visibilità (es. logo sulle maglie). Grazie al regime della L. 398/1991, l’ASD pagherà le imposte solo sul 3% del ricavo totale della sponsorizzazione, rendendo questa pratica estremamente conveniente. Inoltre, fino a 200.000 euro all’anno, la spesa di sponsorizzazione è considerata per lo sponsor una spesa di pubblicità deducibile al 100% (presunzione assoluta).

7.2 Erogazioni Liberali (Donazioni)

A differenza delle sponsorizzazioni, le erogazioni liberali sono donazioni fatte per spirito di liberalità, senza chiedere pubblicità in cambio. I privati cittadini e le aziende che donano denaro a un’ASD tramite sistemi tracciabili possono beneficiare di detrazioni IRPEF (generalmente al 19% per le persone fisiche) o deduzioni dal reddito d’impresa.

7.3 Il 5×1000

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI/RASD che svolgono attività sportiva giovanile, o rivolta a persone over 60 o a soggetti svantaggiati, possono iscriversi negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate per beneficiare del 5×1000. Si tratta di una fonte di finanziamento gratuita e fondamentale, che richiede solo di invitare soci e simpatizzanti a inserire il Codice Fiscale dell’ASD nella propria dichiarazione dei redditi.


Avvertenza

Questa guida ha carattere informativo e divulgativo. La normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche è in continua evoluzione: si raccomanda di verificare sempre l’aggiornamento delle fonti citate e di consultare un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro o avvocato) prima di adottare decisioni con implicazioni fiscali, contrattuali o legali.

8. FAQ – Domande Frequenti

I collaboratori e gli istruttori di un’ASD possono essere pagati?2026-04-08T13:00:36+02:00

Assolutamente Sì. Grazie alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), le figure come istruttori, allenatori e preparatori atletici sono inquadrati come lavoratori sportivi (spesso tramite contratti Co.Co.Co. sportivi).

Essi godono di un regime fiscale e previdenziale molto agevolato: fino a 5.000 euro all’anno sono totalmente esenti da contributi INPS e tasse, e fino a 15.000 euro sono esenti dall’IRPEF. Al contrario, i volontari non possono mai essere retribuiti per il loro tempo, ma possono solo ricevere rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate.

Qual è la differenza tra un’ASD e un’APS (Associazione di Promozione Sociale)?2026-04-08T12:59:42+02:00

Sebbene entrambe siano enti senza scopo di lucro, hanno finalità e inquadramenti diversi. Il significato di ASD è strettamente legato alla promozione dello sport dilettantistico, e l’ente deve iscriversi al RASD (Registro delle Attività Sportive). L’APS, invece, è un ente del Terzo Settore (iscritto al RUNTS) con finalità di utilità sociale più ampie. È possibile che un’associazione sia sia ASD che APS, ma dal 2026 la doppia qualifica impedisce l’utilizzo del vantaggioso regime fiscale agevolato della L. 398/1991.

Un’ASD può svolgere attività commerciale (es. avere un bar o vendere merchandising)?2026-04-08T12:58:46+02:00

Sì, un’ASD può svolgere attività commerciale, a patto che questa rimanga sempre marginale e connessa allo scopo istituzionale (es. un punto ristoro riservato ai soci o la vendita di divise sportive). Per farlo, l’associazione deve obbligatoriamente aprire la Partita IVA.

Per non perdere la qualifica di ente non commerciale e usufruire delle agevolazioni (come il regime forfettario L. 398/1991), i proventi commerciali non devono superare la soglia di 400.000 euro annui.

Quante persone servono per fondare un’ASD?2026-04-08T12:58:02+02:00

Per costituire un’associazione sportiva, la legge richiede un minimo di 3 soci fondatori. Questa è la base necessaria per poter formare il primo Consiglio Direttivo, che solitamente è composto dalle figure essenziali per la gestione dell’ente: il Presidente (che ha la rappresentanza legale), il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere.

Quanto costa aprire un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)?2026-04-08T12:57:28+02:00

I costi variano in base alla forma giuridica scelta. Per costituire un’ASD non riconosciuta, i costi sono molto contenuti: riguardano principalmente la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Agenzia delle Entrate (circa 200 euro di imposta di registro, più le marche da bollo).

Se invece si desidera fondare un’associazione sportiva riconosciuta (con autonomia patrimoniale perfetta), è necessario l’intervento di un notaio per redigere l’atto pubblico, con costi che variano generalmente tra i 1.000 e i 2.000 euro, oltre alla necessità di dimostrare un patrimonio minimo adeguato.

9. Scarica la Guida in PDF

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