Articolo 35 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Associazioni di promozione sociale
Questo articolo definisce che cosa è una APS e quali caratteristiche deve avere.
🔑 Punti principali:
- Sono APS gli enti del Terzo Settore:
- costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta
- che svolgono attività di interesse generale a favore dei propri associati o di terzi
- Devono avere:
- numero minimo di soci (almeno 7 persone fisiche)
(oppure 3 APS come soci)
- numero minimo di soci (almeno 7 persone fisiche)
- Divieto di distribuzione degli utili
→ eventuali avanzi devono essere reinvestiti nelle attività - Attività svolte:
- prevalentemente con il contributo di volontari
- possono però avere lavoratori (dipendenti o autonomi), ma in misura limitata
- Non possono essere APS:
- partiti politici
- sindacati
- associazioni di datori di lavoro
- enti che limitano l’accesso in modo discriminatorio
- Possono svolgere:
- attività diverse da quelle principali (secondarie e strumentali), se previste dallo statuto
Per comprendere come costituire una associazione di promozione sociale consulta questo articolo del blog di Asso360 in cui abbiamo abbiamo riassunto tutto ciò che occorre sapere per costituire e gestire una APS nel 2026.
Vediamo l’intero articolo 35 del codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017) :
1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.