Legge 106/2016

Legge 106/2016, Riforma del Terzo Settore

Con la Legge 106 del 18/6/2016, Camera e Senato hanno approvato la Legge Delega che prende il nome di Riforma del Terzo Settore.

Dopo anni di attesa la Riforma del Terzo Settore diventa realtà nel 2016 con una Legge che apre nuovi scenari per il NoProfit Italiano. Scopriamo insieme che cosa si intende con la Riforma del Terzo Settore.

Dopo circa un anno dalla emanazione della Legge 106/2016 che apporta sostanziali novità in tema di Terzo Settore, nell’estate 2017 sono stati approvati i Decreti per l’avvio operativo di tutta la Riforma. Partiamo dalla base, ovvero dal contenuto della Legge 106/2016 ed a capire dalle definizioni cosa si intende.

Cosa si intende per Terzo Settore?

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Chi non fa parte del Terzo Settore?

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

Che cosa prevede la RIFORMA?

In prima istanza, la Legge 106 ha introdotto le regole base del riordino della disciplina del Terzo settore, dovendo altresì definire il perimetro delle norme operative uscite solo da poco.

La Riforma del Terzo Settore ha così definito in 12 articoli alcune regole fondamentali, che in breve possiamo così sintetizzare:

Revisione del CODICE CIVILE

Tale nuova formulazione dovrà prevedere

  • semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
  • definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
  • previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente nonché attraverso la loro pubblicazione nel suo sito internet istituzionale;
  • disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche;
  • garanzia del rispetto dei diritti degli associati;
  • applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici (di cui ai titoli V e VI del libro V) in quanto compatibili;
  • disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario.

Nuove regole per l’impresa sociale

  • svolgere attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • destinare i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale;
  • adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti;
  • favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

Tutti gli articoli della Riforma del Terzo Settore, Legge 106/2016

  • Art. 1. Finalità e oggetto
  • Art. 2. Princìpi e criteri direttivi generali
  • Art. 3. Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
  • Art. 4. Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
  • Art. 5. Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
  • Art. 6. Impresa sociale
  • Art. 7. Vigilanza, monitoraggio e controllo
  • Art. 8. Servizio civile universale
  • Art. 9. Misure fiscali e di sostegno economico
  • Art. 10. Fondazione Italia sociale
  • Art. 11. Disposizioni finanziarie e finali
  • Art. 12. Relazione alle Camere

 

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