Associazione di Promozione Sociale

Associazione di Promozione Sociale: Cos’è nello specifico?

6 Agosto 2020

Cosa vuol dire associazione di promozione sociale?

L’Associazione di Promozione Sociale (APS) è una tipologia di associazione che rientra tra le varie forme giuridiche nella pletora del non profit.

L’APS è stata istituita con la legge 383 del 2000 per sancire il perimetro normativo di tale organizzazioni.

L’associazione di Promozione Sociale, con l’ingresso della Riforma del Terzo Settore, diventa di diritto, assieme alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) Enti del terzo settore di diritto. Infatti le APS e le ODV trasmigrano automaticamente al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) non appena questo verrà emanato. Ma cosa si intende per Associazione di Promozione sociale?

Definizione di APS:

“Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.”

Chi non può essere Associazione di Promozione Sociale ?

Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge:

  1. i partiti politici;
  2. le organizzazioni sindacali;
  3. le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria;
  4. tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
  5. i circoli privati;
  6. le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Contenuti minimi dello statuto di un’Associazione di Promozione Sociale

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

A) la denominazione;

B) l’oggetto sociale;

C) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

D) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

E) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

F) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

G) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

H) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

I) le modalità di scioglimento dell’associazione;

L) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Quali sono le risorse di un’Associazione di Promozione Sociale?

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

A) quote e contributi degli associati;

B) eredità, donazioni e legati;

C) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

D) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

E) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

F) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

G) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

H) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

I) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Regole di rendicontazione:

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.

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