Quando nominare il Collegio Sindacale

Terzo Settore: quando nominare il Collegio Sindacale?

29 Novembre 2020

Categoria: Blog

Gli Enti del Terzo Settore dovranno nominare l’organo di controllo, anche monocratico, al superamento di determinati parametri patrimoniali o in base ai ricavi.

L’articolo 30 del Codice del Terzo Settore offre indicazioni in relazione alla nomina dell’organo di controllo all’interno delle Fondazioni e Associazioni (ETS). Qualora i limiti patrimoniali e di ricavi siano persino superiori occorre nominare un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione esterna.

Quando nominare l’Organo di Controllo per Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore?

Nelle fondazioni del terzo settore e nelle associazioni riconosciute o non riconosciute deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico (sindaco unico o revisore unico, altrimenti vi è il collegio sindacale che è un organo collegiale) 

Nelle Fondazioni e associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria secondo quanto stabilito dall’Art. 30, 1° comma quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a)  totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 110.000 Euro;
b)  totale dei ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate maggiori di 220.000,00 euro;
c)  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati  (2° e 3° comma).

Chi può essere nominato nell’organo di controllo?

L’Organo di controllo può essere monocratico (una sola persona) oppure collegiale (collegio sindacale). La norma indica di seguire nella scelta dell’organo di controllo l’Articolo 2399 del codice civile, in particolare quindi si dovrà:

  • nel caso di organo monocratico: nominare un iscritto ai revisori legali dei conti 
  • nel caso di collegio sindacale: un iscritto ai revisori dei conti e gli altri due fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche

Le competenze dell’organo di controllo

L’organo di controllo all’interno dell’Ente del Terzo Settore ha il compito di vigilanza sui seguenti argomenti:

  • sull’osservanza della legge e dello statuto;
  • sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • sul rispetto della normativa 231, qualora applicabile;
  • sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • ai compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il controllo ei conti fra opportunità ed aumento dei costi

Tale obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo per gli Enti del Terzo Settore che superano determinate soglie patrimoniali e di proventi/ricavi, come indicato in precedenza, pone certamente le condizioni per determinare un’opportunità per i professionisti, specie commercialisti, come pure avevamo ampiamente illustrato in precedenza in questo articolo.

Tuttavia tale nuovo adempimento impone maggiori costi per l’ETS sia per il compenso del Revisore e sia per la gestione più oculata e specchiata della contabilità.

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